INDICE
Titolo
I - Principi generali
Articolo 1. Ambito di applicazione.
Articolo 2. Potestà disciplinare.
Articolo 3. Volontarietà dell'azione.
Articolo 4. Attività all’estero
e attività in Italia dello straniero.
Articolo 5. Doveri di probità, dignità
e decoro.
Articolo 6. Doveri di lealtà e correttezza.
Articolo 7. Dovere di fedeltà.
Articolo 8. Dovere di diligenza.
Articolo 9. Dovere di segretezza e riservatezza.
Articolo 10. Dovere di indipendenza.
Articolo 11. Dovere di difesa.
Articolo 12. Dovere di competenza.
Articolo 13. Dovere di aggiornamento professionale.
Articolo 14. Dovere di verità.
Articolo 15. Dovere di adempimento previdenziale
e fiscale.
Articolo 16. Dovere di evitare incompatibilità.
Articolo 17. Informazioni sull’esercizio
professionale.
Articolo 18. Rapporti con la stampa.
Articolo 19. Divieto di accaparramento
di clientela.
Articolo 20. Divieto di uso di espressioni
sconvenienti ed offensive.
Articolo 21. Divieto di attività
professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.
Titolo II - Rapporti con i colleghi
Articolo 22. Rapporto di colleganza in
genere.
Articolo 23. Rapporto di colleganza e dovere
di difesa nel processo.
Articolo 24. Rapporti con il Consiglio
dell'Ordine.
Articolo 25. Rapporti con i collaboratori
dello studio.
Articolo 26. Rapporti con i praticanti.
Articolo 27. Obbligo di corrispondere con
il collega.
Articolo 28. Divieto di produrre la corrispondenza
scambiata con il collega.
Articolo 29. Notizie riguardanti il collega.
Articolo 30. Obbligo di soddisfare le prestazioni
affidate ad altro collega.
Articolo 31. Obbligo di dare istruzioni
al collega e obbligo di informativa.
Articolo 32. Divieto di impugnazione della
transazione raggiunta con il collega.
Articolo 33. Sostituzione del collega nell'attività
di difesa.
Articolo 34. Responsabilità dei
collaboratori, sostituti e associati.
Titolo III - Rapporti con la parte assistita
Articolo 35. Rapporto di fiducia.
Articolo 36. Autonomia del rapporto.
Articolo 37. Conflitto di interessi.
Articolo 39. Astensione dalle udienze.
Articolo 40. Obbligo di informazione.
Articolo 41. Gestione di denaro altrui.
Articolo 42. Restituzione di documenti.
Articolo 43. Richiesta di pagamento.
Articolo 44. Compensazione.
Articolo 45. Divieto di patto di quota
lite.
Articolo 46. Azioni contro la parte assistita
per il pagamento del compenso.
Articolo 47. Rinuncia al mandato.
Titolo IV - Rapporti con la controparte,
i magistrati e i terzi.
Articolo 48. Minaccia di azioni alla controparte.
Articolo 49. Pluralità di azioni
nei confronti della controparte.
Articolo 50. Richiesta di compenso professionale
alla controparte.
Articolo 51. Assunzione di incarichi contro
ex clienti.
Articolo 52. Rapporti con i testimoni.
Articolo 53. Rapporti con i magistrati.
Articolo 54. Rapporti con arbitri e consulenti
tecnici.
Articolo 55. Arbitrato. L'avvocato che
abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza
e imparzialità.
Articolo 56. Rapporto con i terzi.
Articolo 57. Elezioni forensi.
Articolo 58. La testimonianza dell'avvocato.
Articolo 59. Obbligo di provvedere all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
Titolo V - Disposizioni finali.
Articolo 60. Norma di chiusura.
Titolo I - Principi generali
Articolo 1.
Ambito di applicazione.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti
nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti
dei terzi.
Articolo 2. Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni
adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono
tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle
specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a
determinare 1° infrazione.
Articolo 3. Volontarietà dell'azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei
doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento
la sanzione deve essere unica.
Articolo 4. Attività all’estero
e attività in Italia dello straniero
Nell’esercizio di attività professionali all’estero,
che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato
italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del Paese
in cui viene svolta l’attività. Del pari l’avvocato
straniero, nell’esercizio dell’attività professionale
in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto
delle norme deontologiche italiane.
Articolo 5. Doveri di probità, dignità
e decoro.
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri
di probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui
sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti
anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano
sulla sua reputazione professionale o compromettano l' immagine della
classe forense.
III- L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale
non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso
procedimento.
Articolo 6. Doveri di lealtà e correttezza.
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con
lealtà e correttezza.
I- L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio
con mala fede o colpa grave.
Articolo 7. Dovere di fedeltà.
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività
professionale.
I- Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato
che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
Articolo 8. Dovere di diligenza.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
I - In particolare, il difensore può svolgere indagine difensive
quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio
assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità
di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi
del giudicato.
Articolo 9. Dovere di segretezza e riservatezza.
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato
mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni
che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a
conoscenza in dipendenza del mandato.
I- L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza
anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale
che per l'attività stragiudiziale.
II- La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui
che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato
sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le
persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
[IV - Il difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di
studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari
per l'espletamento dell'incarico, nonché le informazioni in suo
possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione dell'atto.
Canone soppresso].
IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione
di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito
di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra
avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli
interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente
necessario per il fine tutelato.
Articolo 10. Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere
di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà
da pressioni o condizionamenti esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria
sfera personale.
II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale
o di mediazione.
III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato
che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto
terzi patti attinenti a detta attività.
Articolo 11. Dovere di difesa.
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche
quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò
sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi
un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un
compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a
norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito
di un compenso per la prestazione di tale attività.
Articolo 12. Dovere di competenza.
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere
con adeguata competenza.
I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive
alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso
di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità
della integrazione della difesa con altro collega.
II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere
la competenza a svolgere quell'incarico.
Articolo 13. Dovere di aggiornamento professionale.
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
I - L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio
individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico
e forense.
Articolo 14. Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di
fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento
del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono
essere vere.
I - L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti
o documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere
a verbale ne' utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate
sui fatti, che sappia essere false.
II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già
ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione
di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di
fatto.
Articolo 15. Dovere di adempimento previdenziale
e fiscale.
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali
a suo carico, secondo le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente
e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente
previdenziale.
Articolo 16. Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità
ostative alla permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio, richiedere
il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione
all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate,
ancorché queste siano venute meno.
Articolo 17. Informazioni sull’esercizio
professionale.
E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria
attività professionale, secondo correttezza e verità,
nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli
obblighi di segretezza e di riservatezza.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità
di proporre questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori
e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento
delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo
18 del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri
dell’avvocato o di studi legali associati o di società
di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al
Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti
l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio
dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in
genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione
di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a
soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi
in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle
auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente
richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze
gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio
dell’Ordine (in relazione alla modalità e finalità
previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli
e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro
relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività
professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare
presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore
e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet
e del sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti
obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell’ordine
di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o
mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa,
con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione
dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con
il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio
che la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall’articolo 19 del codice deontologico).
III- E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato
defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista
a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento
in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Articolo 18. Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni
e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza
verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali
verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse
dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione
e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad
articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi;
spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere
rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di
pubblicità personale.
Articolo 19. Divieto di accaparramento
di clientela.
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere
ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela,
a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto,
un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo
per la prestazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni
a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere
difese o incarichi.
Articolo 20. Divieto di uso di espressioni
sconvenienti ed offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti
in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei
confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti.e
dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese
non escludono l'infrazione della regola deontologica.
Articolo 21. Divieto di attività
professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per
l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza
e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale
in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde
anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente
l'attività irregolare.
Titolo II - Rapporti
con i colleghi
Articolo 22.
Rapporto di colleganza in genere.
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento
ispirato a correttezza e lealtà.
I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste
di informativa del collega.
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare
il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata
la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia
è obbligo dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio
dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere
nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione,
salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso
la comunicazione può essere anche successiva.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica
con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è
consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Articolo 23. Rapporto di colleganza e dovere
di difesa nel processo.
In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare
la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando
in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle
udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di
rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano
irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.
III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito
le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto
a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già
nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare
con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni,
atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto
della legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare
il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo
del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
Articolo 24. Rapporti con il Consiglio
dell'Ordine.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine
di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione
delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere
di verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio
fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione
della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione
di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare,
pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante
nella formazione del proprio libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato
da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve
adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse
della collettività professionale.
Articolo 25. Rapporti con i collaboratori
dello studio.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione
all'apporto ricevuto.
Articolo 26. Rapporti con i praticanti.
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività
ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di
consentire un'adeguata formazione.
I- L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato
all'apporto professionale ricevuto.
II - L'avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo
e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
Articolo 27. Obbligo di corrispondere con
il collega.
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte
che sia assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti
o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza
può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre
peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato
che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e' assistita
da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Articolo 28. Divieto di produrre la corrispondenza
scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive
scambiate con i colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando
sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento
delle prestazioni richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale
e' tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva
di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
Articolo 29. Notizie riguardanti il collega.
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative
alla sua persona, e' tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale
attinenza con i fatti di causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla
sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
[II - L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una
causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta. Canone
soppresso]
Articolo 30. Obbligo di soddisfare le prestazioni
affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare
le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo,
ove non adempia la parte assistita.
Articolo 31. Obbligo di dare istruzioni
al collega e obbligo di informativa.
L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente.
Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare tempestivamente al collega
informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente
una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che
gli ha affidato l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi
nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte,
informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
Articolo 32. Divieto di impugnazione della
transazione raggiunta con il collega.
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa
giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia
giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
Articolo 33. Sostituzione del collega nell'attività
di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per
revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere
nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio
per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le
legittime richieste per le prestazioni svolte.
I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione
nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore
tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Articolo 34. Responsabilità dei
collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il
compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano
i fatti specifici commessi.
Titolo III - Rapporti
con la parte assistita
Articolo 35.
Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della
parte assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale
o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.
Articolo 36. Autonomia del rapporto.
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita
nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza
della legge e dei principi deontologici.
I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o colpiti da nullità.
II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità
del cliente e dell'eventuale suo rappresentante
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per
quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire
fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività
quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa
sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
Articolo 37. Conflitto di interessi.
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale
quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio
assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche
non professionale..
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento
di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari
di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando
lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato
nello svolgimento di un nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
III - L’obbligo di astensione opera altresì se le parti
aventi interessi confligenti si rivolgono, anche nell’esercizio
di attività professionale individuale, ad avvocati partecipi
di una stessa società di avvocati, associazione professionale
o gruppo europeo di interesse economico.
Articolo 38. Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato
o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da
non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove
accetti, é responsabile dell'adempimento dell'incarico.
Articolo 39. Astensione dalle udienze.
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata
dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice
di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione
deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato
che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento
a singole giornate o a proprie specifiche attività, così
come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente,
in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
Articolo 40. Obbligo di informazione.
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto
dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia
o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le
ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì
ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli,
quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili
del processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità
del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni,
decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il
contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Articolo 41. Gestione di denaro altrui.
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella
gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati
affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo
di renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
Articolo 42. Restituzione di documenti.
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo
alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento
del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza
il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario
ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
Articolo 43. Richiesta di pagamento.
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle
spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del
rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello
già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che
ne abbia fatto formale riserva.
III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri
diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla
parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso
di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché
siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili
di legge.
Articolo 44. Compensazione.
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone
avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a
titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della
parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza
a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non
le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia
già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata
dalla parte assistita.
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1'
avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della
parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
Articolo 45. Divieto di patto di quota
lite.
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo
della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso
ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
I - E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso,
in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite,
purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato
dal risultato conseguito.
Articolo 46. Azioni contro la parte assistita
per il pagamento del compenso.
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali,
previa rinuncia al mandato.
Articolo 47. Rinuncia al mandato.
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita
un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto
e' necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato
non é responsabile per la mancata successiva assistenza, pur
essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero
pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento ditale
formalità l'avvocato é esonerato da ogni altra attività,
indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto
tale comunicazione.
Titolo IV - Rapporti con la controparte,
i magistrati e i terzi.
Articolo 48.
Minaccia di azioni alla controparte.
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari
denunce o altre sanzioni, é consentita, quando tenda a rendere
avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso
o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate
o vessatorie.
I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare
che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per
l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore
del proprio assistito.
Articolo 49. Pluralità di azioni
nei confronti della controparte.
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali
la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda
ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Articolo 50. Richiesta di compenso professionale
alla controparte.
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione,
con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla
legge.
I - In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla controparte
il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Articolo 51. Assunzione di incarichi contro
ex clienti.
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è
ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto
del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non
vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente
acquisite.
1 - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all'intensità del rapporto clientelare.
Articolo 52. Rapporti con i testimoni.
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze
oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice
di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi,
e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente
al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni
difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità
o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione
alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni
nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori
privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire
agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento
dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli
atti, raccomandando il vincolo del segreto, e l'obbligo di comunicare
i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli
atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché
non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta
causa nell'interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente
e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per
tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati
di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle
persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la
facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare
il nome dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che,
se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere
chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere
un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere
anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte
a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento
connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non
rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice
in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato,
deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità,
informandolo della propria qualità e della natura dell'atto da
compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato
il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni
dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto,
previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta
l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito è indicata
l'opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga
all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito è comunicato anche
a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di
intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare
lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato
o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate
dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare
la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni
assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica
le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale
alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
Articolo 53. Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità
e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I - Salvo
casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile
in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del
legale avversario.
II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario
deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme
sulla incompatibilità.
III -L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia,
di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere
favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura
di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla
presenza di terze persone.
Articolo 54. Rapporti con arbitri e consulenti
tecnici.
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche
funzioni.
Articolo 55. Arbitrato. L'avvocato che
abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza
e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità,
l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o
irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come
presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle
parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia.
In particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle
parti l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse,
rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.
II- In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza
di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori,
che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
Articolo 56. Rapporto con i terzi.
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto
nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale
dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto
nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha
il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale
da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua
capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità.
della professione.
Articolo 57. Elezioni forensi.
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati,
ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi
con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non
consone alla dignità delle funzioni.
Articolo 58. La testimonianza dell'avvocato.
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone
su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria
parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Articolo 59. Obbligo di provvedere all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I - L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
II - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione
assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità
o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella
capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
Titolo V - Disposizioni
finali.
Articolo 60.
Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni
dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione
dei principi generali espressi.
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